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PGD & Legge 40: La Diagnosi
Preimpianto
dopo l’approvazione della legge 40/2004
La recente sentenza della Corte Costituzionale nr. 151 del 2009 ha rimosso il
limite, imposto dalla legge 40/2004, sul numero massimo di embrioni da poter
creare mediate le tecniche di procreazione assistita, che secondo la suddetta
legge doveva essere “non superiore a tre”.
Adesso č il ginecologo a stabilire, caso per caso, qual č il numero idoneo di
embrioni da creare per la specifica coppia. La suddetta sentenza ha inoltre
stabilito che si possano crioconservare gli eventuali embrioni prodotti in
eccesso (soprannumerari), fornendo una deroga al divieto di crioconservazione,
“al fine di tutelare lo stato di salute della donna”.
Indirettamente, l’effetto immediato della sentenza della Corte Costituzionale č
stato la riapertura alla diagnosi genetica preimpianto (PGD). Adesso, infatti, i
pazienti hanno il diritto di essere “informati, su loro richiesta, sullo stato
di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero”, ai sensi
dell’art. 14 comma 5 della Legge 40/2004. E’, comunque, vietata “ogni diagnosi
preimpianto a finalitą eugenetica”, come per esempio la selezione del sesso
dell’embrione.
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